A breve saranno operativi gli interventi rivolti a imprese, reti
di imprese, Op, che aderiranno ad “Accordi di filiera” o “Accordi di distretto”
ed agevoleranno con contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati
programmi d’investimento con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro,
aventi a riferimento un ambito territoriale multiregionale e che riguardino:
1.
investimenti in attivi materiali e attivi
immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
2.
investimenti per la trasformazione di
prodotti agricoli e per la loro commercializzazione;
3.
investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei
limiti individuati nei Provvedimenti;
4.
costi
per la partecipazione dei
produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali
a favore dei Prodotti agricoli;
5.
Progetti di ricerca e sviluppo nel settore
agricolo.
Gli interventi ammissibili possono riguardare:
- le imprese
come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società
cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese,
che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- le organizzazioni
di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori
agricoli ;
- le società
costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola;
- le
imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione
Gli investimenti devono
essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di
filiera o del Contratto di distretto ed avviati successivamente alla
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a
“sportello”, applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, e nella
forma del contributo in conto capitale e del finanziamento
agevolato, tenendo conto della localizzazione,
della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:
1.
nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli
investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli
investimenti ammissibili nelle altre regioni;
2.
nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti
ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e
finanziamento bancario
L’ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto beneficiario
alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A
tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da
qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario.
Le banche, che
devono essere convenzionate con Cassa Depositi e Prestiti, svolgono un ruolo di
primo piano nell’operazione, in quanto devono:
a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del soggetto
beneficiario;
b) concedere al soggetto stesso il Finanziamento bancario;
c) effettuare la valutazione economico finanziaria;
d) svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei
Finanziamenti.
La durata del finanziamento può assumere un valore
minimo di 4 anni e un massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di
preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto di
investimento e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di
stipula del contratto di finanziamento.
Le erogazioni, a stato avanzamento lavori, sono
proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento
bancario.