A seguito dell’emanazione del decreto
attuativo, è divenuto pienamente operativo il credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo
Soggetti beneficiari
Possono
beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile
adottato, che effettuano investimenti in attività in ricerca e sviluppo a
decorrere da gennaio 2015 e fino a dicembre 2019
Attività ammissibili
a)
lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità
l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b)
ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze,
da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o
permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero
la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca
industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c)
acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo
di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere
l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli
studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione
è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d)
produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non
siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per
finalità commerciali.
Nota: non si considerano attività di
ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Costi agevolabili
Sono
ammissibili i costi di competenza, direttamente connessi allo svolgimento delle
attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
a)
i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una
università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in
discipline di ambito tecnico o scientifico, che sia: dipendente dell'impresa e
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (con esclusione del personale
con mansioni amministrative, contabili e commerciali) ovvero in rapporto di
collaborazione con l'impresa (compresi gli esercenti arti e professioni,
impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che svolga la
propria attività presso le strutture dell’ impresa);
b)
le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di
strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo
di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c)
le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di
ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up
innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l'impresa;
d)
le competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione
industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Agevolazione concedibile
Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per
ciascun beneficiario ed a condizione che
la spesa complessiva per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo
effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire
dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in
cui sono realizzate le spese da agevolarsi.
La
percentuale da utilizzare per il calcolo dell’agevolazione è diversa a seconda
della tipologia di spesa sostenuta, infatti per le spese di cui ai punti a) e c) del paragrafo precedente, la
percentuale di credito d’imposta spettante sarà del 50%, mentre per le
altre tipologie di spese sarà del 25%
Per
fruire del credito d’imposta, le imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di un collegio sindacale dovranno avvalersi della certificazione
contabile di un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali che
certifichi la spesa effettuata. Tale certificazione dovrà essere allegata al
bilancio.