E' operativo
il credito d’imposta previsto dalla finanziaria 2016, che porta in dote 617 milioni di euro per gli
investimenti in beni strumentali effettuati dal 1° gennaio 2016.
E’ possibile
ottenere il credito di imposta per l’acquisto, anche mediante locazione
finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate
nelle regioni del Mezzogiorno. Il credito è calcolato in percentuale rispetto
all’investimento netto effettuato, in
misura variabile dal 20 al 10%, a seconda delle dimensioni aziendali.
La disciplina
del nuovo credito d'imposta ricalca in parte quella dell'originario bonus
introdotto dall'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria
2001) ed in parte quello introdotto dalla legge n.296/2006 (finanziaria 2007).
Chi può beneficiare del bonus
Il credito d’imposta è riservato ai soggetti che svolgono attività d’ impresa in tutti i settori,
tranne quelli espressamente esclusi (industria siderurgica, carbonifera,
costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture,
produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, credito,
finanza e assicurazioni). Alle imprese del settore produzione primaria di
prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, e della loro trasformazione
e commercializzazione, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. L’agevolazione
non si applica alle imprese in difficoltà. Sono del tutto ininfluenti la natura
giuridica dell’ente ed il regime di contabilità adottato.
Beni agevolabili
Sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento
iniziale, consistente nell’acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che
vengono impiantate nel territorio. Nello specifico l’agevolazione può essere
concessa solamente agli investimenti in beni strumentali nuovi per:
-la realizzazione
di un nuovo stabilimento;
-l’ampliamento
di uno stabilimento esistente;
-la
diversificazione della produzione di uno stabilimento;
-la
trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
-la
riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non
fosse stato acquisito.
Pertanto, vanno
considerati esclusi tutti gli investimenti che non realizzino una fattispecie
di investimento iniziale (ad esempio sostituzione di singoli beni strumentali)
ed altresì gli investimenti in immobili e veicoli in quanto non richiamati.
Come ottenere l’agevolazione
Per fruire del
credito d’imposta dovrà essere presentata all’Agenzia delle entrate, a partire dal 30 giugno 2016,
un’apposita istanza telematica nella quale andranno indicati i dati relativi al
progetto d’investimento ed alla struttura produttiva e dichiarati i requisiti
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (tra cui la regolarità
contributiva ed assicurativa - durc). Infine, per gli investimenti più
rilevanti, è prvista l’indicazione dei soggetti a carico dei quali sono
previsti i controlli antimafia. Non è previsto un click-day ma, considerato che
il budget messo a disposizione è limitato, è
consigliabile presentare l’ istanza già nel primo giorno utile.
Come determinare il credito
d’imposta
L’agevolazione
è commisurata alla quota del costo complessivo dei beni ammissibili, nel limite
massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per
le piccole imprese, a 5 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le
grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta,
relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura
produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell’investimento agevolato (investimento netto). Per cui è necessario tenere conto anche dei
cosiddetti "ammortamenti figurativi", relativamente ai beni detenuti
in leasing.
Cumulabilità
La norma
prevede espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti erogati
in regime “de minimis”, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammissibili. Non è quindi cumulabile con la legge Sabatini ed è
invece sicuramente cumulabile con i super-ammortamenti del 140% e con il bonus
per la capitalizzazione patrimoniale delle imprese (Ace).
Modalità di utilizzazione del
credito d’imposta
Il beneficiario
potrà utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ed a
partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio, da parte dell’ Agenzia
delle entrate, dell’ attestazione di fruibilità del credito d’imposta. Il
credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di maturazione e nelle dichiarazione dei redditi successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il bonus non è soggetto
all’ordinario limite di utilizzo di 250.000 euro annui.
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