Sono
state rese note le modalità per la presentazione delle richieste di credito
d’imposta per gli interventi
di
bonifica dall’ amianto su beni e strutture produttive. Dal prossimo 16
novembre e sino al prossimo 31
marzo
2017, le imprese che a quella data avranno già realizzato gli interventi di
bonifica, potranno
richiedere
il credito d’imposta che sarà riconosciuto previa verifica, secondo l’ordine di
presentazione delle
domande,
della capienza dei fondi.
Beneficiari
Il bonus
è riconosciuto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, che hanno
effettuano interventi di
bonifica
dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato, dal 1° gennaio 2016 al
31
dicembre 2016.
Interventi
Sono
ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento,
anche previo trattamento in
impianti
autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture
produttive ubicati nel
territorio
nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Sono
ammesse,
inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del
10% delle spese
complessive
sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10 mila euro per ciascun progetto
di bonifica
unitariamente
considerato. Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo
smaltimento, anche
previo
trattamento in impianti autorizzati, di:
ü lastre di
amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
ü tubi,
canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso
civile e industriale in
amianto;
ü sistemi
di coibentazione industriale in amianto.
Agevolazioni
Il
credito d'imposta è pari al 50% delle spese e spetta a condizione che la
spesa complessiva sostenuta in
relazione
a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000
euro.
L'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo
di 400.000 euro per
ciascuna
impresa.
Domande
A corredo
della domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
il piano di lavoro del
progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
la comunicazione alla
ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori
già approvato
comprensiva
della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata
e, nel caso di
amianto
friabile in ambienti confinati, anche la certificazione della ASL di
restituibili ad ambienti bonificati;
l'attestazione dell’effettività
delle spese sostenute, rilasciata dal Presidente del collegio sindacale,
ovvero da
un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis»
eventualmente fruiti
durante
l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Si
specifica che le spese, alla data di presentazione della domanda, devono essere
sostenute ai sensi dell’ art.
109 del TUIR, per cui è sufficiente la realizzazione
materiale dell’intervento e l’accettazione del SAL
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