domenica 3 maggio 2020

Circolare informativa rimborso spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale


Il D.L. 17 marzo 2020 ha previsto la possibilità per le aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19

Rimborso concedibile
Il rimborso sarà concesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI (a tal fine l’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI) e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00

Quali spese sono rimborsabili ed i requisiti necessari
Sono ammissibili al rimborso le seguenti tipologie di spese:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici

Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese devono:
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso (a tal fine rileva la data di emissione delle fatture);
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque altra forma

Modalità di presentazione delle domande
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:
FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO
In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020
FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO
Entro tre giorni dal termine finale per l’invio della prenotazione del rimborso sarà pubblicato l’elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell’ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell’orario di arrivo della richiesta.
FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO
Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell’elenco di cui alla fase 2, in posizione utile per l’attribuzione delle risorse, dovranno compilare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica, partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 di giorno 11 giugno 2020
Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso. In caso di presentazione di più prenotazioni, è considerata, ai fini della formazione dell’elenco di cui alla fase 2, la prima prenotazione regolarmente trasmessa.

Si rimane a disposizione per l’invio dei documenti finalizzati alla presentazione delle istanze.

Siracusa, 02/05/2020  

Cordiali saluti




Accesso agevolato a finanziamenti bancari coperti da garanzia pubblica

Il decreto Liquidità (DL 23 dell’ 8 aprile 2020), allo scopo di aiutare le imprese (ed anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti) a procacciarsi liquidità dopo l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus, ha definito le procedure che devono essere seguite per richiedere alle banche i finanziamenti, garantiti dallo Stato mediante il Fondo centrale di garanzia per le PMI e, qualora l’impresa abbia esaurito il plafond del Fondo di garanzia, da SACE.
L’ Associazione Bancaria Italiana (ABI), con circolare del 9 aprile 2020, ha fornito alle banche le prime istruzioni per consentirne l’applicazione, per cui da tale data si possono “teoricamente” inoltrare alle banche le richieste di finanziamento. In realtà, nonostante la sbandierata volontà di snellimento delle procedure burocratiche, per l’effettivo rilascio delle garanzie sono necessari ancora alcuni passaggi, tra i quali l’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea, il rilascio dei modelli, ecc.
Gli obiettivi di questi finanziamenti sono individuati nel sostenere costi del personale, favorire gli investimenti e il capitale circolante, con l’impegno di mantenere i livelli occupazionali.

Condizioni preliminari di accesso
Le garanzie potranno essere rilasciate fino al 31 dicembre 2020 alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
- hanno sede in Italia;
- non si trovano in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- non presentano esposizioni “deteriorate” o classificate come “sofferenze”, con il sistema bancario, alla data del 29 febbraio 2020 (possono invece beneficiare della garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020).
- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di preammortamento;
- l’importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti valori (calcolati su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo)
  1. 25% del fatturato annuo 2019 (riferito all’Italia), come risultante dal bilancio approvato (ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio);
  2. il doppio dei costi del personale relativi al 2019 (sostenuti in Italia), come risultanti dall’ultimo bilancio (ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio - qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell’impresa).
Ai fini della verifica dei suddetti limiti, qualora l’impresa (o, a livello consolidato, il gruppo a cui appartiene) sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.


Le garanzie

Sul fronte delle garanzie, il Fondo, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:
Ø  garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata;
Ø  garanzia al 100%  (di cui 90% dello Stato e 10% da un Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, con valutazione del merito creditizio;
Ø  garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.
Le commissioni dovranno essere limitate al recupero dei costi, ed il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
La garanzia deve coprire i nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto. Il soggetto finanziatore deve comunque dimostrare alla data di concessione del finanziamento che l’ammontare complessivo delle esposizioni dell’impresa nei suoi confronti è superiore a quello precedente all’entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date.
Il decreto prevede che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di:
• non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (impegno che riguarda ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene).
• gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
L’ istituto finanziario deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.

 Sul piano operativo
Consiglio ai clienti di contattare i propri gestori presso gli istituti finanziari con i quali intrattengono rapporti al fine di verificare l’applicazione in concreto dei nuovi strumenti, anche tenendo conto delle ulteriori direttive applicative che di certo saranno emanate nei prossimi giorni.
Raccomando alle imprese che faranno richiesta di provvista e per le quali abbiamo presentato istanza per il credito d’imposta investimenti, di evitare il collegamento diretto del finanziamento all’ acquisto dei beni agevolabili, al fine di prevenire problemi di cumulo.
Rimanendo a disposizione, porgo cordiali saluti
Siracusa, 13/4/2020

lunedì 24 febbraio 2020

Crediti d’imposta per investimenti in vigore nell’ anno 2020

Con la nuova finanziaria per il 2020 (L. 160 del 27.12.2019) sono stati confermati alcuni incentivi preesistenti (quale il credito d’imposta investimenti Mezzogiorno), mentre ne sono stati modificati altri, tra cui: il super e l ’iper ammortamento. Facciamone il punto:

Credito d’imposta investimenti Mezzogiorno
La nuova finanziaria ha prorogato anche per il 2020 la operatività di questo credito d’imposta, lasciandone inalterate le regole di funzionamento. Si ricorda che questa misura agevolativa consente di ottenere un credito di imposta per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Il credito è calcolato in percentuale rispetto all’investimento effettuato, in misura variabile dal 45% al 25%, a seconda delle dimensioni aziendali. In merito alle caratteristiche di questa misura agevolativa, si rimanda alle precedenti circolari già inviate. Si precisa che ad oggi non è stata stata ancora aggiornata la procedura per la presentazione delle nuove istanze, ma sarà sicuramente resa disponibile a breve.

Ex Super ammortamento
Il super ammortamento ha subito con la nuova finanziaria delle modifiche radicali, in quanto è stato trasformato, da beneficio fruibile sotto forma di aumento dei costi deducibili, in un credito d’imposta del 6%, fino ad un importo di costi ammissibili di € 2 mil., applicabile all’ acquisto di beni ammortizzabili strumentali all’attività d’impresa (con esclusione di: mezzi di trasporto di cui al comma 1 dell’art. 164 TUIR (autoveicoli, autocaravan, motocicli, veicoli per il trasporto pubblico, navi, aeromobili), beni con coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, beni di cui all’all.3 L. 208/2015 (condutture per industrie di imbottigliamento acque, industrie del gas, aerei, materiale ferroviario), nonché beni gratuitamente devolvibili realizzati da imprese operanti in alcuni settori dei servizi pubblici).
Questo credito d’imposta sarà fruibile in 5 quote annuali a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati.
Salvo chiarimenti che sicuramente seguiranno, per potere avvalersi del credito, è importante inserire nelle fatture e negli altri documenti relativi all’ acquisizione dei beni, la dicitura: “Spesa agevolata con il credito d’ imposta previsto all’art. 1, commi 184-194 della legge n. 160 del 27.12.2019”.
Così come quello precedente, l’ex super ammortamento è cumulabile con il credito d’imposta investimenti per il Mezzogiorno, dunque, per avvalersi di entrambi gli incentivi, bisognerà chiedere ai fornitori di apporre nelle fatture elettroniche, sia la dicitura prevista per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno che la dicitura prevista per questo nuovo credito d’imposta

 Ex Iper ammortamento
Anche l’ iper ammortamento ha subito con la nuova finanziaria delle modifiche radicali, anch’ esso è stato trasformato in un credito d’imposta, in questo caso:
- credito d’imposta del 40%, fino ad un importo di costi ammissibili di € 2,5 mil. (20% per i costi oltre i 2,5 e fino a 10 mil di €), applicabile all’ acquisto di beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica (All. A alla legge 232/2016)
- credito d’imposta del 15%, nel caso di beni immateriali, fino ad un importo di costi ammissibili di € 700 mila, applicabile all’ acquisto di beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica (All. B alla legge 232/2016).
Questi crediti d’imposta saranno fruibili in 3 quote annuali a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni agevolati.
Salvo chiarimenti che sicuramente seguiranno, è importante attenzionare tre condizioni, previste dalla norma, necessarie per avvalersi di questi benefici:
1- Inserire nelle fatture e negli altri documenti relativi all’ acquisizione dei beni, la dicitura: “Spesa agevolata con il credito d’ imposta previsto all’art. 1, commi 184-194 della legge n. 160 del 27.12.2019”;
2- Nel caso in cui il valore unitario dei beni sia superiore a 300.000 €, produrre una perizia rilasciata da un tecnico o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232-2016 e sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 €, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
3- Effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (le modalità saranno indicate in seguito, con apposito decreto)
Così come quello precedente, l’ex iper ammortamento è cumulabile con il credito d’imposta investimenti per il Mezzogiorno, dunque, per avvalersi di entrambi gli incentivi, bisognerà chiedere ai fornitori di apporre nelle fatture elettroniche, sia la dicitura prevista per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno che la dicitura prevista per questo nuovo credito d’imposta

Sul cumulo
In merito alla cumulabilità di questi nuovi crediti d’imposta con il credito d’imposta Mezzogiorno, si evidenzia che la norma ne consente il cumulo “a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Si rimane a disposizione per l’approfondimento dei contenuti e la presentazione delle istanze.