domenica 3 maggio 2020

Accesso agevolato a finanziamenti bancari coperti da garanzia pubblica

Il decreto Liquidità (DL 23 dell’ 8 aprile 2020), allo scopo di aiutare le imprese (ed anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti) a procacciarsi liquidità dopo l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus, ha definito le procedure che devono essere seguite per richiedere alle banche i finanziamenti, garantiti dallo Stato mediante il Fondo centrale di garanzia per le PMI e, qualora l’impresa abbia esaurito il plafond del Fondo di garanzia, da SACE.
L’ Associazione Bancaria Italiana (ABI), con circolare del 9 aprile 2020, ha fornito alle banche le prime istruzioni per consentirne l’applicazione, per cui da tale data si possono “teoricamente” inoltrare alle banche le richieste di finanziamento. In realtà, nonostante la sbandierata volontà di snellimento delle procedure burocratiche, per l’effettivo rilascio delle garanzie sono necessari ancora alcuni passaggi, tra i quali l’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea, il rilascio dei modelli, ecc.
Gli obiettivi di questi finanziamenti sono individuati nel sostenere costi del personale, favorire gli investimenti e il capitale circolante, con l’impegno di mantenere i livelli occupazionali.

Condizioni preliminari di accesso
Le garanzie potranno essere rilasciate fino al 31 dicembre 2020 alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
- hanno sede in Italia;
- non si trovano in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- non presentano esposizioni “deteriorate” o classificate come “sofferenze”, con il sistema bancario, alla data del 29 febbraio 2020 (possono invece beneficiare della garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020).
- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di preammortamento;
- l’importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti valori (calcolati su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo)
  1. 25% del fatturato annuo 2019 (riferito all’Italia), come risultante dal bilancio approvato (ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio);
  2. il doppio dei costi del personale relativi al 2019 (sostenuti in Italia), come risultanti dall’ultimo bilancio (ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio - qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell’impresa).
Ai fini della verifica dei suddetti limiti, qualora l’impresa (o, a livello consolidato, il gruppo a cui appartiene) sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.


Le garanzie

Sul fronte delle garanzie, il Fondo, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:
Ø  garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata;
Ø  garanzia al 100%  (di cui 90% dello Stato e 10% da un Confidi) per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, con valutazione del merito creditizio;
Ø  garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.
Le commissioni dovranno essere limitate al recupero dei costi, ed il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
La garanzia deve coprire i nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto. Il soggetto finanziatore deve comunque dimostrare alla data di concessione del finanziamento che l’ammontare complessivo delle esposizioni dell’impresa nei suoi confronti è superiore a quello precedente all’entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date.
Il decreto prevede che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di:
• non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (impegno che riguarda ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene).
• gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
L’ istituto finanziario deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.

 Sul piano operativo
Consiglio ai clienti di contattare i propri gestori presso gli istituti finanziari con i quali intrattengono rapporti al fine di verificare l’applicazione in concreto dei nuovi strumenti, anche tenendo conto delle ulteriori direttive applicative che di certo saranno emanate nei prossimi giorni.
Raccomando alle imprese che faranno richiesta di provvista e per le quali abbiamo presentato istanza per il credito d’imposta investimenti, di evitare il collegamento diretto del finanziamento all’ acquisto dei beni agevolabili, al fine di prevenire problemi di cumulo.
Rimanendo a disposizione, porgo cordiali saluti
Siracusa, 13/4/2020

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