Il decreto Liquidità (DL 23 dell’ 8 aprile 2020), allo
scopo di aiutare le imprese (ed anche i lavoratori autonomi ed i liberi
professionisti) a procacciarsi liquidità dopo l’emergenza sanitaria ed
economica causata dal Coronavirus, ha definito le procedure che devono essere
seguite per richiedere alle banche i finanziamenti, garantiti dallo Stato
mediante il Fondo centrale di garanzia per le PMI e, qualora l’impresa abbia
esaurito il plafond del Fondo di garanzia, da SACE.
L’ Associazione Bancaria Italiana (ABI), con circolare
del 9 aprile 2020, ha fornito alle banche le prime istruzioni per
consentirne l’applicazione, per cui da tale data si possono “teoricamente”
inoltrare alle banche le richieste di finanziamento. In realtà, nonostante la
sbandierata volontà di snellimento delle procedure burocratiche, per
l’effettivo rilascio delle garanzie sono necessari ancora alcuni passaggi, tra
i quali l’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea,
il rilascio dei modelli, ecc.
Gli obiettivi di questi finanziamenti sono individuati
nel sostenere costi del personale, favorire gli investimenti e il capitale
circolante, con l’impegno di mantenere i livelli occupazionali.
Condizioni
preliminari di accesso
Le garanzie potranno essere rilasciate fino al 31
dicembre 2020 alle imprese che si trovano nelle seguenti condizioni:
- hanno sede in Italia;
- non si trovano in stato di difficoltà alla data del
31 dicembre 2019;
- non presentano esposizioni “deteriorate” o
classificate come “sofferenze”, con il sistema bancario, alla data del 29
febbraio 2020 (possono invece beneficiare della garanzia le imprese che
presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o
"scadute o sconfinanti deteriorate", purché tale classificazione non
sia precedente alla data del 31 gennaio 2020).
- i finanziamenti garantiti devono
avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di
preammortamento;
- l’importo del finanziamento garantito non deve
essere superiore al maggiore tra i seguenti valori (calcolati su base
consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo):
- 25% del fatturato annuo 2019 (riferito
all’Italia), come risultante dal bilancio approvato (ovvero dai
dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio);
- il doppio dei costi del personale relativi
al 2019 (sostenuti in Italia), come
risultanti dall’ultimo bilancio (ovvero dai dati certificati se l’impresa
non ha ancora approvato il bilancio - qualora l’impresa abbia iniziato la
propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come attestato
dal rappresentante legale dell’impresa).
Ai fini della verifica dei suddetti limiti, qualora
l’impresa (o, a livello consolidato, il gruppo a cui appartiene) sia
beneficiaria di più finanziamenti assistiti da garanzia, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano.
Le
garanzie
Sul fronte delle
garanzie, il Fondo, in estrema sintesi, agirà su tre direttrici principali:
Ø garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli
imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni, la cui attività
sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione
autocertificata;
Ø garanzia al 100% (di cui 90% dello Stato e 10% da un Confidi)
per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con ricavi fino a 3,2 milioni
di euro, con valutazione del merito creditizio;
Ø garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100% con la controgaranzia dei
Confidi, in presenza di determinati requisiti.
Fino al 31 dicembre
2020 la garanzia potrà essere concessa a titolo gratuito.
Le
commissioni dovranno essere limitate al recupero dei costi, ed il costo
dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime
caratteristiche ma prive della garanzia.
La garanzia deve
coprire i nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata
in vigore del decreto. Il soggetto finanziatore deve comunque dimostrare alla
data di concessione del finanziamento che l’ammontare complessivo delle
esposizioni dell’impresa nei suoi confronti è superiore a quello precedente
all’entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni
intervenute tra le due date.
Il decreto prevede che
le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno di:
• non approvare
la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del
2020 (impegno che riguarda ogni altra impresa che faccia parte del
medesimo gruppo cui la prima appartiene).
• gestire i
livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
L’ istituto
finanziario deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse,
nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di
riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria
e di gestione dell’operazione finanziaria.
Sul piano operativo
Consiglio ai clienti di contattare i propri gestori presso gli
istituti finanziari con i quali intrattengono rapporti al fine di verificare
l’applicazione in concreto dei nuovi strumenti, anche tenendo conto delle
ulteriori direttive applicative che di certo saranno emanate nei prossimi
giorni.
Raccomando alle imprese che faranno richiesta di provvista e per
le quali abbiamo presentato istanza per il credito d’imposta investimenti, di
evitare il collegamento diretto del finanziamento all’ acquisto dei beni
agevolabili, al fine di prevenire problemi di cumulo.
Rimanendo a disposizione, porgo cordiali saluti
Siracusa, 13/4/2020
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