martedì 25 ottobre 2016

Contratti di filiera e di distretto per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

A breve saranno operativi gli interventi rivolti a imprese, reti di imprese, Op, che aderiranno ad “Accordi di filiera” o “Accordi di distretto” ed agevoleranno con contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati programmi d’investimento con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro, aventi a riferimento un ambito territoriale multiregionale e che riguardino:

1.   investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
2.   investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la loro commercializzazione;
3.   investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei Provvedimenti;
4.   costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli;
5.   Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Gli interventi ammissibili possono riguardare:

- le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli ;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola;
- le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione

Gli investimenti devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto ed avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a “sportello”, applicata alle domande presentate dai Soggetti proponenti, e nella forma del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, tenendo conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa, come segue:
1.   nella forma di contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni;
2.   nella forma del finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario

L’ammontare minimo di mezzi apportati dal soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario.
Le banche, che devono essere convenzionate con Cassa Depositi e Prestiti, svolgono un ruolo di primo piano nell’operazione, in quanto devono:
a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del soggetto beneficiario;
b) concedere al soggetto stesso il Finanziamento bancario;
c) effettuare la valutazione economico finanziaria;
d) svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei Finanziamenti.
La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e un massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto di investimento e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Le erogazioni, a stato avanzamento lavori, sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.

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