domenica 6 novembre 2016

Credito d’imposta per gli interventi di bonifica dall’amianto

Sono state rese note le modalità per la presentazione delle richieste di credito d’imposta per gli interventi
di bonifica dall’ amianto su beni e strutture produttive. Dal prossimo 16 novembre e sino al prossimo 31
marzo 2017, le imprese che a quella data avranno già realizzato gli interventi di bonifica, potranno
richiedere il credito d’imposta che sarà riconosciuto previa verifica, secondo l’ordine di presentazione delle
domande, della capienza dei fondi.

Beneficiari
Il bonus è riconosciuto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, che hanno effettuano interventi di
bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al
31 dicembre 2016.

Interventi
Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in
impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel
territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono
ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese
complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10 mila euro per ciascun progetto di bonifica
unitariamente considerato. Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche
previo trattamento in impianti autorizzati, di:
ü lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
ü tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in
amianto;
ü sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Agevolazioni
Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese e spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in
relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000
euro. L'ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per
ciascuna impresa.
Domande
A corredo della domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato
comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di
amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione della ASL di restituibili ad ambienti bonificati;
l'attestazione dell’effettività delle spese sostenute, rilasciata dal Presidente del collegio sindacale,
ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti
durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Si specifica che le spese, alla data di presentazione della domanda, devono essere sostenute ai sensi dell’ art.
109 del TUIR, per cui è sufficiente la realizzazione materiale dell’intervento e l’accettazione del SAL

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